Le Prestazioni Obbligatorie per l’Autorità Giudiziaria nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche: Focus sull’art. 57 del D.lgs. 259/2003

Le Prestazioni Obbligatorie per l’Autorità Giudiziaria nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche: Focus sull’art. 57 del D.lgs. 259/2003

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Il Codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con il Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, rappresenta il testo normativo di riferimento per la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica in Italia. Al suo interno, l’art. 57 disciplina un aspetto cruciale per il corretto funzionamento della giustizia penale e per la tutela della sicurezza pubblica: le prestazioni obbligatorie che i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica devono assicurare all’Autorità giudiziaria e agli organi di pubblica sicurezza.

Tali obblighi rivestono un ruolo centrale nella cooperazione tra settore privato e pubblica autorità, in particolare nelle attività di intercettazione, accesso ai dati e supporto tecnico alle indagini.

L’art. 57 stabilisce che i fornitori di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono garantire, a proprie spese, la disponibilità di sistemi e dispositivi che permettano:

  • L’effettuazione di intercettazioni legali di comunicazioni;
  • L’accesso ai dati di traffico e di localizzazione su richiesta delle autorità competenti;
  • La disponibilità di assistenza tecnica e operativa per l’attuazione delle misure investigative previste dalla legge.

L’obbligo riguarda non solo l’esecuzione di tali prestazioni, ma anche la predisposizione preventiva delle infrastrutture tecnologiche necessarie a garantirne l’efficacia e la tempestività. Il decreto prevede inoltre che tali operatori debbano adottare specifici protocolli tecnici in linea con gli standard internazionali e secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’interno e dal Ministero della giustizia.

Il fondamento delle prestazioni obbligatorie risiede nell’esigenza di garantire l’effettività delle attività investigative e giurisdizionali, in un contesto normativo che deve però rispettare i principi costituzionali e sovranazionali, in particolare:

  • Art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni;
  • Art. 13 della Costituzione, sulla libertà personale, e Art. 24, sul diritto alla difesa;
  • Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in tema di trattamento dei dati personali.

Ne consegue che qualsiasi prestazione obbligatoria deve essere richiesta e svolta nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge, con autorizzazione giudiziaria, e solo nei casi tassativamente previsti.

  • Gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a sostenere integralmente i costi relativi:
  • Alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per le intercettazioni e l’accesso ai dati;
  • Alla manutenzione e aggiornamento dei sistemi tecnologici;
  • Alla formazione del personale incaricato di interagire con le autorità.

Nel corso degli anni, l’art. 57 è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti per adeguarsi all’evoluzione tecnologica e normativa, in particolare con riferimento a:

  • Le comunicazioni via internet (VoIP, e-mail, servizi OTT);
  • La crittografia end-to-end, che rende in molti casi inaccessibili i contenuti delle comunicazioni anche agli stessi fornitori;
  • L’uso di piattaforme straniere che non hanno una presenza giuridica in Italia e che spesso non rispondono alle richieste delle autorità.

La difficoltà di applicazione pratica degli obblighi, specie in presenza di strumenti di comunicazione cifrata e decentralizzata, ha sollevato l’esigenza di una revisione più ampia della normativa, che tenga conto della mutata realtà digitale e della necessità di cooperazione internazionale.

L’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche si colloca al crocevia tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali. Le prestazioni obbligatorie rappresentano uno strumento imprescindibile per il funzionamento della giustizia in un contesto digitale, ma pongono sfide complesse sia sotto il profilo tecnologico che giuridico.

L’equilibrio tra efficacia delle indagini, protezione della privacy e sostenibilità economica degli obblighi per gli operatori resta un terreno in continua evoluzione, che richiede attenzione costante da parte del legislatore, delle autorità e dei fornitori di servizi.